Che l’amianto sia pericoloso ormai è un dato di fatto, ma riguardo all’eternit ancora non c’è chiarezza nel senso che è considerato un materiale NON PERICOLOSO se integro e conservato in ottime condizioni; in altre parole diventa un pericolo nel momento in cui è soggetto a lesioni, abrasioni o eccessiva usura che ne comporta una polverizzazione.Ora si tratta di capire cosa si intende per ottimo stato di conservazione cioè capire quando questo materiale polverizza o meno.Una copertura in eternit soggetta per anni agli agenti atmosferici subisce un’usura tale da liberare particelle di amianto nell’aria.
I rischi e le malattie provocate dall’inalazione:
Nocivo per la salute, l’amianto rilascia fibre potenzialmente inalabili. E proprio l’esposizione a tali fibre è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente dell’apparato respiratorio. I più pericolosi sono i materiali friabili i quali si possono ridurre in polvere a causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua o se danneggiati nel corso di interventi di manutenzione, se segato, abraso o deteriorato nel tempo. L’esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).
Esse si manifestano dopo molti anni dall’esposizione:da 10-15 per l’asbestosi ad anche 20-40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.
Chi ha l'obbligo di comunicare la presenza dell'amianto?
Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della Legge 257/92, presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali. Anche l'Ente pubblico deve provvedere all'individuazione della presenza di amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare l'autonotifica.
Michele Ranieri
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